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In ottemperanza delle misure restrittive per il Covid-19,
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SPORT DI CONTATTO SOSPESI FINO AL 05/03/2021 |
Il Governo, con Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021, ha prorogato alla data del 30 aprile 2021 lo stato di emergenza e quindi ha prorogato il rispetto di una serie di disposizioni e di misure già adottate per gestire l’emergenza COVID-19 e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. |
Il Presidente del Consiglio e il Ministro della Salute hanno firmato il DPCM 14/01/2021 contenente nuove misure per il contrasto al contagio da COVID-19 suddivise per i vari scenari di crisi che si manifestano nelle diverse aree d’Italia: |
● aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa); |
● aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione); |
● aree caratterizzate da uno scenario con un livello di rischio moderato (zona gialla). |
● aree caratterizzate da uno scenario con un livello di rischio basso (zona bianca). In questa zona cessano di applicarsi le misure di cui al DPCM 14/01/2021 relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate. |
Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 16/01/2021 e sono efficaci fino al 05/03/2021. |
Nella zona gialla e nella zona arancione le misure applicate all’attività sportiva/motoria e allo svolgimento degli sport di contatto previste dal nuovo DPCM non apportano alcune modifiche all’art. 1 comma 10 lettera d), e), f) e g) del precedente DPCM: |
d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto (…..omissis…..) nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti; |
f) sono sospese le attività di palestre (…..omissis…..) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; |
g) (…..omissis…..) lo svolgimento degli sport di contatto (…..omissis…..) è sospeso. |
Nella zona rossa alle misure applicate all’attività sportiva/motoria e allo svolgimento degli sport di contatto il nuovo DPCM apporta alcune modifiche all’art. 1 comma 10 lettera d), e), f) e g): |
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; |
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale. |
Per quanto sopra non è consentita la pratica delle Arti Marziali neppure in forma individuale né tantomeno applicando tutte le misure previste dai Protocolli di Sicurezza Anticontagio. |
I consulenti in Salute e Sicurezza di Feikar-DO Professional hanno elaborato un “Protocollo” specifico per l’effettuazione dei corsi di Arti Marziali tramite la modalità in Virtual Classroom; il documento è consultabile e scaricabile dal sito dell’Associazione nell’Area Riservata. |
Gli Associati a Feikar-DO Professional potranno utilizzare il nuovo “Protocollo” (a disposizione anche in formato editabile) adattandolo alla propria realtà. |
Si invita ad accedere all’Area riservata per la consultazione delle aree territoriali individuate dal Ministero della Salute con specifiche ordinanze in relazione allo scenario e al livello di rischio. Il documento da consultare è: “Normativa Nazionale e Regionale applicabile per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 per la pratica di Arti Marziali nel Dojo e in Palestra”. |